RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Okaka e tentorang ci hanno comunque provocato....
Il problema e' che loro hanno Braida....tu...Passeri (con tutto il rispetto verso il nostro Presidente...brava persona ma neofita del calcio con zero peso nel palazzo a roma).
I buuu razzisti sono da co.gl.xxxx pero' spero in una forte multa.
Non puoi chiudere un settore da 3.000 posti per 10 cxxxxxx che urlavano uuuuuuu
Oltretutto abbiamo Guibre nella nostra squadra....
Il problema e' che loro hanno Braida....tu...Passeri (con tutto il rispetto verso il nostro Presidente...brava persona ma neofita del calcio con zero peso nel palazzo a roma).
I buuu razzisti sono da co.gl.xxxx pero' spero in una forte multa.
Non puoi chiudere un settore da 3.000 posti per 10 cxxxxxx che urlavano uuuuuuu
Oltretutto abbiamo Guibre nella nostra squadra....
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desstinobianconero
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Punire la società è troppo facile...RAGNO ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 16:00 Okaka e tentorang ci hanno comunque provocato....
Il problema e' che loro hanno Braida....tu...Passeri (con tutto il rispetto verso il nostro Presidente...brava persona ma neofita del calcio con zero peso nel palazzo a roma).
I buuu razzisti sono da co.gl.xxxx pero' spero in una forte multa.
Non puoi chiudere un settore da 3.000 posti per 10 cxxxxxx che urlavano uuuuuuu
Oltretutto abbiamo Guibre nella nostra squadra....
Hai le riprese ,hai i dati di accesso, diffida i colpevoli,visto che come hannoe scritto,il settore ormai era mezzo vuoto, non credo sia difficile individuarli
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Rettifico:LoZio ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 15:39 Art 28 riguarda comportamenti discriminatori. Cmq sono 1500 euro di ammenda. Il Ravenna ha preso un ammenda di 600 per lancio di una bottiglietta e 32 bicchieri di plastica.
In compenso c è scritto che per introduzione di bengala (io ne ho visto accendere uno nel primo tempo) e cori offensivi verso tifosi avversari (i pesciari) non hanno preso provvedimenti
la ammenda di 1500 euro è per il Livorno, per il Ravenna 1000 ...per noi c'è per adesso solo "l'invito" del giudice sportivo a far effettuare alla procura federale degli accertamenti ad individuare i responsabili dei cori discriminatori e verificare che settore occupano questi soggetti nelle partite al del duca.....quindi non solo la curva ma anche la mazzone e tribuna ovest sono attenzionate. Non ci resta che attendere l evoluzione
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Cavolo una volta identificato chi faceva i cori invece di farla pagare a tutti potrebbero farla pagare ai diretti interessati, non credo che se un identificato a fare il coro a l’abbonamento in tribuna allora squalifica la tribuna, mi sembra un ragionamento troppo contorto, se sai chi è dai il daspo a lui, io cosa c’entro?LoZio ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 16:30 Rettifico:
la ammenda di 1500 euro è per il Livorno, per il Ravenna 1000 ...per noi c'è per adesso solo "l'invito" del giudice sportivo a far effettuare alla procura federale degli accertamenti ad individuare i responsabili dei cori discriminatori e verificare che settore occupano questi soggetti nelle partite al del duca.....quindi non solo la curva ma anche la mazzone e tribuna ovest sono attenzionate. Non ci resta che attendere l evoluzione
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
La normativa sportiva punisce le società (multe , chiusura di uno o più settori dello stadio, obbligo di disputare partite a porte chiuse, fino all'esclusione dal campionato)..... poi c'è anche la normativa penale che punisce i singoli.desstinobianconero ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 16:26 Punire la società è troppo facile...
Hai le riprese ,hai i dati di accesso, diffida i colpevoli,visto che come hannoe scritto,il settore ormai era mezzo vuoto, non credo sia difficile individuarli
Quello che deve fare ora la società è lavorare sulle circostanze attenuanti e cioè vuol dire agire per rimuovere la discriminazione,
manifestare il proprio dissenso, adottare modelli organizzativi di prevenzione, cooperare con le forze dell'ordine per identificare i responsabili....
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Adesso non so se nel Gubbio ci sono giocatori di colore ma venerdi sera vediamo di non darci la zappa sui piedi
- walter junior
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Premesso che gesti del genere non vanno fatti .... e che giocatori che fanno il dito medio o irridono l'avversario di fronte agli arbitri andrebbero squalificati ... vogliono chiudere un settore da 5mila posti perché 10 persone (forse anche che seguono le partite dalla tribunavovest o mazzone) hanno offeso 2 coglio### provocatori ???
A lungo andare avremo un campionato europeo con le più grosse società di ciascun Paese e, parallelamente, un altro campionato a carattere nazionale se non addirittura regionale con le altre. Juve, Inter, Milan, Torino finiranno inevitabilmente nell'élite e le altre migliori si misureranno in un diverso torneo. Non c'è via d'uscita. Certo all'inizio avremo un trauma non indifferente ma quando ci saremo abituati tutto sembrerà più normale. [ROZZI febbraio 1979]
- Picchioforever
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Art. 28 C.G.S
Comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o
indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura
propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti
discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per
almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con
la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con
l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono
una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a
quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g)
nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte
dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di
discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano,
per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di
prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla
prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte,
anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le
sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla
prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno
euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra
loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la
sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i),
m).
Art. 8 C.G.S
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme
federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti
sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace
in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella
stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il
passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di
categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi
previsti dall'art. 10.
Comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o
indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione,
lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura
propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti
discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per
almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con
la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con
l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono
una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a
quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g)
nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte
dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di
discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano,
per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di
prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla
prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte,
anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le
sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla
prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno
euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra
loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la
sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i),
m).
Art. 8 C.G.S
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme
federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti
sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori
e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace
in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella
stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il
passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di
categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi
previsti dall'art. 10.
Ultima modifica di Picchioforever il martedì 4 novembre 2025, 17:05, modificato 1 volta in totale.
- Picchioforever
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
La cosa più preoccupante leggendo gli artt. 28 e 8 C.G.S è che viene concessa una discrezionalità incredibile ai veri delinquenti,vale a dire a quelli che occupano il palazzo,a titolo d'esempio il 28 dispone quanto seguewalter junior ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 16:52 Premesso che gesti del genere non vanno fatti .... e che giocatori che fanno il dito medio o irridono l'avversario di fronte agli arbitri andrebbero squalificati ... vogliono chiudere un settore da 5mila posti perché 10 persone (forse anche che seguono le partite dalla tribunavovest o mazzone) hanno offeso 2 coglio### provocatori ???
"Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte,
anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le
sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m)."
Chi e come valuta la "particolare gravità e rilevanza" dei fatti ????????????
- BENITO
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Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Mi dice chi era presente che i fatti sono avvenuti a fine partita per colpa di non più di dieci persone che si erano attardate nell’uscire e che sono stati provocati con il dito medio da uno dei giocatori di colore del Ravenna che e’ tornato in campo per la seduta defaticante. Più o meno e’ quello che hai visto tu ?RAGNO ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 16:00 Okaka e tentorang ci hanno comunque provocato....
Il problema e' che loro hanno Braida....tu...Passeri (con tutto il rispetto verso il nostro Presidente...brava persona ma neofita del calcio con zero peso nel palazzo a roma).
I buuu razzisti sono da co.gl.xxxx pero' spero in una forte multa.
Non puoi chiudere un settore da 3.000 posti per 10 cxxxxxx che urlavano uuuuuuu
Oltretutto abbiamo Guibre nella nostra squadra....
Premetto che sono gesti da condannare ma chiudere uno stadio per il comportamento di dieci persone mi sembra assurdo. E ai giocatori del Ravenna che hanno provocato che faranno ?
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aricaccialo_46
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- Iscritto il: venerdì 30 maggio 2025, 14:18
- Settore Stadio: Tribuna Est
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Scusate, non per essere sapientino...ma se la procura Federale, chiede l'individuazione dei settori è perchè ha già in mente dove colpire ( chiusura) nn è che ci vuole tanto.
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Made in AP
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- Iscritto il: sabato 23 giugno 2018, 16:36
- Settore Stadio: Curva Sud
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
A Perugia non ha chiesto niente. Vuol dire che se volevano chiudere la curva a prescindere lo avrebbero già fatto. Adesso non so come possano individuare il settore di casa.....magari sanzione pilatesca....diffida pure per la Mazzonearicaccialo_46 ha scritto: martedì 4 novembre 2025, 17:25 Scusate, non per essere sapientino...ma se la procura Federale, chiede l'individuazione dei settori è perchè ha già in mente dove colpire ( chiusura) nn è che ci vuole tanto.
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
So che i loro calciatori hanno provocato parecchio, chi era presente cosi mi ha riferito. Poi non per giustificare nulla ma a me pare tutto esagerato. Da come so non è successo nulla fino a quel momento e poi nemmeno all'uscita.
Ultima modifica di paolo69 il martedì 4 novembre 2025, 19:12, modificato 1 volta in totale.
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aricaccialo_46
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- Iscritto il: venerdì 30 maggio 2025, 14:18
- Settore Stadio: Tribuna Est
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
A Perugia era la prima volta! Adesso eri diffidato, quindi o ti fanno 50k di multa o ti chiudono i settori! Poi la prossima stadio e punti di penalizzazione...
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Ascolano1980
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- Iscritto il: sabato 25 gennaio 2025, 11:12
- Settore Stadio: Tribuna Ovest Poltrona Rossa
Re: RAVENNA :ASCOLI 1 : 0 FORZA MAGICO PICCHIO
Purtroppo a questo punto la chiusura della curva per almeno 2 giornate appare scontata. Resta solo da capire se faranno in tempo ad applicare la sanzione già a partire da venerdì o se slitterà alla prossima. Ma in entrambi i casi non avremo l'apporto del nostro 12° uomo in campo nella fondamentale gara contro l'arezzo.